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La manutenzione degli ascensori

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In merito agli impianti Ascensore, dopo la pubblicazione del DPR del 30 Aprile 1999 n° 162, molta confusione si è diffusa tra gli operatori, gli Amministratori e gli stessi utenti. Pertanto, qui di seguito ho cercato di sintetizzare le principali normative che regolano l’esercizio degli impianti ascensore e montacarichi.

DPR 30 aprile 1999 n° 162 pubblicato nella G.U.R.I. n° 134 del 10 giugno 1999
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio.
Il regolamento disciplina la messa in esercizio di ascensori e montacarichi, le verifiche periodiche ordinarie e/o straordinaria ed il loro mantenimento in funzione, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni.

Collaudo è messa in esercizio di ascensore
L’installatore ha l'obbligo, per ogni nuovo impianto, di far eseguire il collaudo dell'ascensore ad un organismo autorizzato e rilasciare al proprietario dell'impianto o ad un suo legale rappresentante una dichiarazione di conformità.
Il proprietario dell'ascensore od un suo legale rappresentante invia all'Amministrazione Comunale competente per territorio la richiesta di messa in esercizio del montacarichi o dell'ascensore entro 10 giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità.
La comunicazione contiene:

  1. l’indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
  2. la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
  3. il nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore;
  4. una copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’ installatore;
  5. l'indicazione della ditta abilitata a cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto ai sensi della legge 05/03/1990 n° 46;
  6. l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto (Organismo ICERT srl Autorizzato) ai sensi dell'articolo n° 13 comma 1 del DPR 162/99 che abbia accettato l'incarico.

L'ufficio competente del Comune assegna all'impianto un numero di matricola che comunica al proprietario o al suo legale rappresentante ed all'organismo incaricato per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
Quando si apportano modifiche o si sostituiscono di parti costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, il proprietario o il suo legale rappresentante invia al Comune ed dall'organismo incaricato delle verifiche una comunicazione d'adeguamento. L'organismo incaricato proceda le verifiche di legge.
Vietato il fai-da-te. In condominio, nessuno dei residenti può provvedere autonomamente alla riparazione di un guasto. E' obbligatorio chiamare un tecnico specializzato. Se si cambia ditta va comunicato al Comune